IMU
L’IMU, Imposta Municipale Propria, è il tributo istituito dal governo Monti nella manovra Salva-Italia del 2011 e si paga a livello comunale sul possesso dei beni immobiliari.
Il Caf Acli a Savona offre assistenza per il calcolo e il pagamento dell’imposta Imu tramite modello F24 (anche telematico).

Imposta IMU: chi deve pagarla e quando
Chi deve pagare l’IMU?
Il versamento della tassa IMU è dovuto da coloro che sono in possesso dei seguenti immobili:
- fabbricati diversi dall’abitazione principale (dove si è stabilita la residenza anagrafica e la dimora fisica);
- abitazioni principali signorili (cioè solo quelle accatastate nelle categorie “di lusso” A/1, A/8 e A/9);
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.
Come si paga l’IMU?
L’IMU viene pagata tramite il Modello F24 in due rate pari al 50% dell’imposta annua, oppure in una rata unica pari al 100%.
Il contribuente che sceglie di rivolgersi a CAF ACLI sarà aiutato direttamente dall’operatore nel calcolo del tributo.
Alla fine l’operatore gli rilascerà l’F24 già compilato con l’importo da versare. Ovviamente il tributo verrà rapportato al periodo di possesso effettivo che si è protratto nell’arco dei 12 mesi. In pratica, se un immobile è stato posseduto solo per 10 mesi, il calcolo dell’imposta verrà calibrato su un periodo di 10 mesi anziché di 12.
Quando si paga l’IMU?
Le due rate IMU scadono:
- il 16 giugno* (versamento dell’acconto);
- il 16 dicembre* (versamento del saldo).
Chi non deve pagare l’IMU?
Le abitazioni principali accatastate in categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 sono esenti, a condizione che il possessore vi risieda e dimori abitualmente. L’esenzione non vale per le abitazioni di lusso (categorie A/1, A/8, A/9).
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, anche i coniugi o uniti civilmente che risiedono e dimorano in abitazioni diverse possono beneficiare entrambi dell’esenzione.
Sono esenti anche le pertinenze dell’abitazione principale classificate in C/2, C/6 e C/7, nel limite di una unità per ciascuna categoria.
Altri casi di esenzione: abitazioni delle cooperative edilizie a proprietà indivisa usate come abitazione principale dai soci, alloggi sociali, casa assegnata al coniuge dopo separazione, unico immobile non locato posseduto da personale delle forze armate, polizia, vigili del fuoco e carriera prefettizia, unico immobile in Italia posseduto da pensionati AIRE non locato né in comodato.
Sono inoltre esenti i terreni agricoli nei comuni montani (elenco del Ministero delle Finanze 1993), quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola, quelli nelle isole minori e quelli a uso agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile.